Il visto di conformità, introdotto dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce una delle attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie. I dottori commercialisti in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, dell’assicurazione obbligatoria RC e dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, sono abilitati all’apposizione del visto di conformità.
Cosa garantisce l’apposizione del visto di conformità?
L’apposizione del visto di conformità garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, evitando errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Con l’apposizione del visto di conformità il professionista attesta di aver fatto i controlli previsti nell’art.2 del Decreto n. 164/1999. In particolare attesta di aver riscontrato la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Quali controlli vengono effettuati?
I controlli effettuati per l’apposizione del visto di conformità sono finalizzati a verificare la:
- regolare tenuta della contabilità (ai fini delle imposta sui Redditi e ai fini Iva);
- corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione.
L’apposizione del visto di conformità è obbligatorio per:
- compensazione “orizzontale” dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui;
- compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3, del D.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA, di ammontare superiore a 30.000 euro, senza presentazione della prescritta garanzia.
- compensazioni credito IVA trimestrale se importo superiore a 5.000 euro, cumulando anche importo compensato trimestri precedenti.
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