Lo Studio Santarelli offre la migliore consulenza ed assistenza a società e persone fisiche residenti e non residenti, in qualità di difensori abilitati in sede di contenzioso tributario. Lo Studio, in accordo con il contribuente, elabora la soluzione più vantaggiosa della controversia di natura tributaria sorta con l’Amministrazione Finanziaria, presso le competenti Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.
L’assistenza dello Studio si manifesta nelle seguenti attività:
- richiesta di pareri;
- studio ed analisi preliminare della controversia;
- assistenza durante la fase di accertamento;
- assistenza presso l’Agenzia delle Entrate per il contraddittorio e la definizione;
- assistenza presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Mentre nell’ambito dell’attività dell’agente di Riscossione, lo studio offre l’assistenza nelle attività di:
- sospensione della Cartella esattoriale;
- revoca e/o sospensione del fermo amministrativo dell’auto o dell’iscrizione ipotecaria;
- rateazione e dilazione dei pagamenti.
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario
Quando se ne manifesta la convenienza, nel corso della fase di pre-contenzioso, assistiamo il cliente nel valutare le possibilità offerta dagli strumenti deflattivi del contenzioso tributario come:
- il Reclamo/Mediazione (obbligatorio per importi inferiori a 20.000 Euro): consiste in una procedura extragiudiziale, che consente di risolvere le controversie senza ricorrere al giudice, attraverso un’attività di mediazione con l’Amministrazione Finanziaria.
- l’Autotutela: consiste nel potere di autocorrezione dell’AdE che comporta l’annullamento dell’Atto (es. avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto di istanza di rimborso, ecc), qualora sia ritenuto illegittimo. Può essere richiesta su istanza del contribuente o applicata in via autonoma dall’ufficio che ha emesso l’Atto;
- l’Acquiescenza: se si ritiene che vi siano scarse probabilità di successo con la presentazione del ricorso, il contribuente ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione della sanzioni. L’accettazione dell’atto, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.
- l’Accertamento con adesione: consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
- la Conciliazione giudiziale: è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione. Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
- il Ravvedimento operoso: il quale consente, mediante il pagamento spontaneo dell’imposta dovuta maggiorata di interessi, di ravvedere eventuali errori, omissioni e i versamenti carenti. Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta, che varia in base alla tempestività del ravvedimento, con la possibilità di pagare una sanzione che va da un minimo di 1/5 fino ad un massimo di 1/10 della sanzione minima applicabile.
- la Definizione delle sole sanzioni: consente di definire la controversia, relativamente alle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
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