Crisi da sovraindebitamento

Il nostro Studio offre professionisti “Gestori della crisi“ accreditati con l’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C. “Romagna”), iscritto al n. 8 del Registro Nazionale  tenuto presso il Ministero della Giustizia, 1° in Romagna e 2° in Emilia Romagna, in grado di fornire un piano concreto per la ristrutturazione del debito o per l’esdebitazione che tenga conto delle pretese dei creditori e delle creditrici. L’obiettivo è di soddisfare i creditori e le creditrici dando alla persona sovraindebitata nel contempo una seconda opportunità di ripartenza economica.

Procedure

  • Proposta di accordo da sovraindebitamento;
  • Piano del consumatore;
  • Liquidazione del patrimonio.

Presupposti

Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Proposta di accordo da sovraindebitamento

A questo tipo di procedimento possono accedere gli imprenditori non fallibili, oppure quando i debiti sono sorti da un’attività imprenditoriale. La proposta è depositata in Tribunale e necessità del consenso del 60% dei creditori. Qualora la proposta di accordo venisse approvata dalla maggioranza, il giudice delegato approverà la proposta alla quale il debitore/la debitrice dovrà attenersi, in modo da poter fruire dell’esdebitazione finale.

Piano del consumatore

Questo procedimento è riservato a persone i cui debiti sono sorti da attività non imprenditoriale/professionale ed offre loro la possibilità di estinguere i debiti sulla base di un piano di ristrutturazione che deve essere approvato dal Tribunale. Non è necessario il consenso dei creditori. Il piano è omologato dal giudice in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge ed i creditori hanno la possibilità di fare ricorso qualora non fossero d’accordo con la decisione del giudice. Come nella proposta di accordo, anche nel piano del consumatore il debitore potrà fruire dell’esdebitazione finale, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge.

Liquidazione del patrimonio

Questa procedura vale sia per i debiti di natura imprenditoriale che per i debiti di consumo e prevede per il debitore la possibilità di liquidare i suoi beni per soddisfare con il ricavato le pretese creditorie. Gli utenti possono decidere di liquidare beni che per legge non possono essere pignorati. Anche questa procedura prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione.


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