Rivalutazione Partecipazioni societarie e/o Terreni

Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nel 2021

Con la Legge di conversione del Sostegni bis sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute in società non quotate (anche società di persone) da parte di diverse categorie di soggetti:

  • persone fisiche;
  • società semplici;
  • enti non commerciali;
  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Come tutti gli anni questa misura viene sempre accolta molto positivamente dai contribuenti, in quanto permette a tutti i soggetti che hanno in previsione per l’esercizio in corso la vendita di terreni o di partecipazioni in società non quotate da cui trarranno delle plusvalenze imponibili, di ottenere un notevole risparmio fiscale, potendo assoggettare la plusvalenza ad una imposta sostitutiva in luogo dell’ordinaria.

L’agevolazione fiscale prevede la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e/o delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, alla data del 1° Gennaio 2021, a condizione che entro e non oltre il 15 Novembre 2021 venga redatta ed asseverata da un professionista abilitato un’apposita perizia di stima e che venga versata l’imposta sostitutiva pari al 11% del valore inserito nella perizia giurata di stima.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 15 Novembre 2021 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 15 Novembre 2022 e la terza rata il 15 Novembre 2023.

Vantaggi fiscali della rivalutazione delle quote

La rivalutazione della quote è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione delle stesse, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

La normativa consente, infatti, di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. La finanziaria consente, quindi, di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria (26%).

Per volere fare un esempio, si supponga che un contribuente detenga un terreno o una partecipazione in una società, con un costo fiscalmente riconosciuto pari a 10.000 Euro. Si supponga inoltre che il contribuente ceda nei prossimi mesi la partecipazione o il terreno a terzi (anche ad una società) ad un prezzo di 150.000 Euro, generando una plusvalenza di 140.000 Euro. In ipotesi di tassazione ordinaria il contribuente dovrebbe versare 36.400 Euro di imposte, determinando un guadagno netto di 113.600. Viceversa supponiamo che il contribuente decida di usufruire dell’agevolazione fiscale e rivalutare il valore fiscale della partecipazione a quello risultate da perizia giurata pari a 100.000 Euro, sostenendo un’imposta sostitutiva pari a 11.000 Euro. La plusvalenza che si genererebbe dalla futura cessione al medesimo prezzo di 150.000 Euro, sconterebbe un imposta di soli 13.000 Euro, comportando un carico fiscale complessivo di soli 24.000 Euro, da cui deriverebbe un guadagno netto di 137.000. Il notevole risparmio fiscale a favore del contribuente ammonterebbe quindì a 23.400 Euro.

Consigliamo a tutti i contribuenti che possiedono terreni o partecipazioni in società non quotate e che hanno in previsione di venderle, di non lasciarsi sfuggire la recentissima proroga fiscale, che consente di procedere alla rivalutazione degli stessi, in modo da minimizzare l’impatto fiscale dell’operazione.

Pertanto invitiamo la Clientela a contattarci per richiedere ulteriori informazioni anche in relazione ai costi finiti dell’operazione e per sapere l’effettivo vantaggio fiscale.

 

 


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Commenti

2 risposte a “Rivalutazione Partecipazioni societarie e/o Terreni”

  1. Avatar Dimitri
    Dimitri

    Buongiorno,
    Vedo che il termine per il deposito della perizia è scaduto a novembre.
    La domanda è la seguente: è stata prevista un’ulteriore proroga nella nuova legge di Bilancio o in caso contrario esiste la possibilità di rivalutare ancora le quote e pagate l’imposta sostitutiva?
    Cordialmente

    1. Avatar Nicola Santarelli
      Nicola Santarelli

      Salve,
      ad oggi non ci risulta che il disegno di legge di “Bilancio 2022” contenga una proroga della possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni societarie e/o del valore dei terreni. Pertanto resta perentorio il termine di versamento del 15 novembre 2021 entro il quale versare l’imposta sostitutiva (in un’unica soluzione o la prima delle tre rate), viceversa, se il versamento viene effettuato oltre tale termine, non può considerarsi perfezionata la rivalutazione e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza.
      Tuttavia i documenti diffusi fin ora, sono solamente bozze dei contenuti del disegno di legge, pertanto non è escluso che tale possibilità venga estesa anche per l’anno 2022.
      Le consigliamo di monitorare costantemente la sezione “News e Circolari mensili”, nella quale troverà eventuali aggiornamenti e notizie anche in merito alla sua situazione.
      Saluti.

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