L’articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto n. 157 dell’11 novembre 2021 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“, ha riformulato la procedura per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa, estendendo l’obbligo di apposizione del visto di conformità, inizialmente previsto solo in caso di Superbonus, anche ai cosiddetti bonus edilizi “minori”.
Infatti, il citato Decreto, ha aggiunto il comma 1-ter, all’ articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020, il quale estende per le spese relative a:
ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura:
- l’apposizione del visto di conformità da parte di un commercialista abilitato, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese, secondo i prezzari definiti dal MITE con apposito decreto.
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