Autore: nicola
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Circolare mensile: Supplemento FEBBRAIO 2021
Scheda raccolta dati IVA 2021.
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Comunicazioni dei Rapporti Finanziari per le c.d. Holding “Industriali”
Come già largamente diffuso, il decreto-legislativo 29 Novembre 2018, n. 142, che recepisce la normativa europea (ATAD), ha di fatto introdotto nuovi obblighi di Comunicazione di determinati Rapporti Finanziari intrattenuti, elencati nel seguito da parte delle c.d. Holding “Industriali”.
Si ricorda che una Holding “Industriale”, è tenuta al citato obbligo comunicativo qualora l’ammontare complessivo delle partecipazioni, in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Con riferimento alle Holding “Industriali”, che superano il requisito di prevalenza, i principali rapporti oggetto di tale comunicazione riguardano: partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, conti di cash-pooling e le garanzie.
Il mancato adempimento comunicativo all’Anagrafe Rapporti Finanziari dei rapporti citati nel paragrafo precedente da parte della Holding “Industriale”, può prevedere l’irrogazione di sanzioni che vanno da un minimo di 2.000 ad un massimo di 21.000 Euro.
Per maggiori dettagli invitiamo a prendere visione della seguente circolare:
Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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Relazione economico-finanziaria ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)
I Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
La richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) viene presentata dai proprietari delle aree e degli immobili ricadenti nei comparti di attuazione del Piano.
Relazione Economica-Finanziaria – Chi la richiede?
Con la recente emanazione della L.R. 24/2017, diversi Comuni, tra i quali il Comune di Cesena, al fine di tutelarsi sulla buona riuscita dei progetti di urbanizzazione di iniziativa privata, tra gli allegati da presentare, prevedono che: “le convenzioni urbanistiche contengano elementi di valutazione, anche economico-finanziaria, della effettiva fattibilità degli interventi proposti dai privati attuatori ed indichino tempi certi e quanto più possibile ravvicinati per la loro realizzazione al fine di non compromettere il perseguimento dell’obiettivo primario del contenimento del consumo di suolo mediante l’approvazione di trasformazioni non sorrette da effettive esigenze di realizzare nuovi edifici residenziali e/o produttivi e da concrete capacità finanziarie di investimento dei soggetti attuatori.” Per una maggiore esposizione di dettaglio di quanto riportato sopra, si rimanda al link della Delibera Comunale n. 352 del 14/11/2019. Entra dunque a far parte della documentazione del PUA, pertanto, la RELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA e la relativa documentazione allegata dovrà essere presentata insieme alla domanda di approvazione del PUA, come gli altri elaborati grafici e tecnici.
Relazione Economica-Finanziaria – Cos’è?
La Relazione Economica-Finanziaria, consiste in sostanza in una sottospecie di budget, dove vengono illustrati analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati, le consistenze patrimoniali e le risorse finanziarie, nonché i cash-flow di periodo, che ne dimostrano la fattibilità e la sostenibilità del progetto presentato. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola. Grazie all’esperienza maturata sul campo, in diversi progetti, lo Studio Santarelli è ad oggi uno dei pochi studi professionali che si occupa della realizzazione della citata Relazione.
Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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Visto di conformità crediti fiscali
Il visto di conformità, introdotto dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce una delle attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie. I dottori commercialisti in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, dell’assicurazione obbligatoria RC e dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, sono abilitati all’apposizione del visto di conformità.
Cosa garantisce l’apposizione del visto di conformità?
L’apposizione del visto di conformità garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, evitando errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Con l’apposizione del visto di conformità il professionista attesta di aver fatto i controlli previsti nell’art.2 del Decreto n. 164/1999. In particolare attesta di aver riscontrato la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.

Quali controlli vengono effettuati?
I controlli effettuati per l’apposizione del visto di conformità sono finalizzati a verificare la:
- regolare tenuta della contabilità (ai fini delle imposta sui Redditi e ai fini Iva);
- corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione.
L’apposizione del visto di conformità è obbligatorio per:
- compensazione “orizzontale” dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui;
- compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3, del D.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA, di ammontare superiore a 30.000 euro, senza presentazione della prescritta garanzia.
- compensazioni credito IVA trimestrale se importo superiore a 5.000 euro, cumulando anche importo compensato trimestri precedenti.
Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.