Autore: nicola

  • Contratti di locazione

    Il servizio consiste nella registrazione, in via telematica, di tutti i tipi di contratti di locazione, compresa la cedolare secca.

    Possiamo procedere anche al rinnovo, alla proroga e alla risoluzione di contratti inviati anche da altri intermediari o registrati precedentemente in modalità cartacea.

     

  • Rivalutazione Partecipazioni societarie e/o Terreni

    Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nel 2021

    Con la Legge di conversione del Sostegni bis sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute in società non quotate (anche società di persone) da parte di diverse categorie di soggetti:

    • persone fisiche;
    • società semplici;
    • enti non commerciali;
    • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

    Come tutti gli anni questa misura viene sempre accolta molto positivamente dai contribuenti, in quanto permette a tutti i soggetti che hanno in previsione per l’esercizio in corso la vendita di terreni o di partecipazioni in società non quotate da cui trarranno delle plusvalenze imponibili, di ottenere un notevole risparmio fiscale, potendo assoggettare la plusvalenza ad una imposta sostitutiva in luogo dell’ordinaria.

    (altro…)
  • Versamenti dichiarazioni dei redditi 2021: Proroga al 15 settembre

    Cambiano nuovamente le scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice.

    Slitta al 15 settembre il versamento di Irpef, Ires ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto.

    Per maggiori dettagli sugli ambiti soggettivi e oggettivi della proroga, invitiamo la clientela a prendere visione della circolare allegata.

    Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

  • Dichiarazione di Successione

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente online, tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente.

    Contribuenti OBBLIGATI
    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
    • gli amministratori dell’eredità
    • i curatori delle eredità giacenti
    • gli esecutori testamentari
    • i trustee.

    Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Contribuenti ESONERATI
    Non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro;
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte:

    • ipotecaria;
    • catastale;
    • di bollo;
    • la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 – pdf.

    Nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Il nostro servizio consiste in:

    VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE – controlliamo la correttezza della documentazione ricevuta degli eredi;

    ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – elaboriamo la pratica ed inviamo una bozza della dichiarazione agli eredi comprensiva del calcolo delle imposte;

    INVIO IN AGENZIA DELLE ENTRATE – dopo aver ricevuto conferma da parte degli eredi, provvediamo all’invio telematico della Dichiarazione di Successione in Agenzia delle Entrate e successivamente all’invio delle ricevute.

    Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

  • Agevolazioni Fiscali Lavoratori impatriati

    La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

    Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

    Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

    Per maggiori dettagli invitiamo a prendere visione della seguente circolare:

    Lo Studio Santarelli è a disposizione per ogni ulteriore informazione.