Autore: nicola
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Superbonus 110%-90%: Visto di Conformità su Cessione credito o Sconto in fattura
L’articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto n. 157 dell’11 novembre 2021 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, ha riformulato la procedura per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa, estendendo l’obbligo di apposizione del visto di conformità, inizialmente previsto solo in caso di Superbonus, anche ai cosiddetti bonus edilizi “minori”.
Infatti, il citato Decreto ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020, il quale estende per le spese relative a:
ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura:
- l’apposizione del visto di conformità da parte di un commercialista abilitato, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese, secondo i prezzari definiti dal MITE con apposito decreto.
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Contenzioso Tributario
Lo Studio Santarelli offre la migliore consulenza ed assistenza a società e persone fisiche residenti e non residenti, in qualità di difensori abilitati in sede di contenzioso tributario. Lo Studio, in accordo con il contribuente, elabora la soluzione più vantaggiosa della controversia di natura tributaria sorta con l’Amministrazione Finanziaria, presso le competenti Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.
L’assistenza dello Studio si manifesta nelle seguenti attività:
- richiesta di pareri;
- studio ed analisi preliminare della controversia;
- assistenza durante la fase di accertamento;
- assistenza presso l’Agenzia delle Entrate per il contraddittorio e la definizione;
- assistenza presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Mentre nell’ambito dell’attività dell’agente di Riscossione, lo studio offre l’assistenza nelle attività di:
- sospensione della Cartella esattoriale;
- revoca e/o sospensione del fermo amministrativo dell’auto o dell’iscrizione ipotecaria;
- rateazione e dilazione dei pagamenti.
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario
Quando se ne manifesta la convenienza, nel corso della fase di pre-contenzioso, assistiamo il cliente nel valutare le possibilità offerta dagli strumenti deflattivi del contenzioso tributario come:
- il Reclamo/Mediazione (obbligatorio per importi inferiori a 20.000 Euro): consiste in una procedura extragiudiziale, che consente di risolvere le controversie senza ricorrere al giudice, attraverso un’attività di mediazione con l’Amministrazione Finanziaria.
- l’Autotutela: consiste nel potere di autocorrezione dell’AdE che comporta l’annullamento dell’Atto (es. avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto di istanza di rimborso, ecc), qualora sia ritenuto illegittimo. Può essere richiesta su istanza del contribuente o applicata in via autonoma dall’ufficio che ha emesso l’Atto;
- l’Acquiescenza: se si ritiene che vi siano scarse probabilità di successo con la presentazione del ricorso, il contribuente ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione della sanzioni. L’accettazione dell’atto, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.
- l’Accertamento con adesione: consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
- la Conciliazione giudiziale: è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione. Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
- il Ravvedimento operoso: il quale consente, mediante il pagamento spontaneo dell’imposta dovuta maggiorata di interessi, di ravvedere eventuali errori, omissioni e i versamenti carenti. Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta, che varia in base alla tempestività del ravvedimento, con la possibilità di pagare una sanzione che va da un minimo di 1/5 fino ad un massimo di 1/10 della sanzione minima applicabile.
- la Definizione delle sole sanzioni: consente di definire la controversia, relativamente alle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
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Crisi da sovraindebitamento
Il nostro Studio offre professionisti “Gestori della crisi“ accreditati con l’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C. “Romagna”), iscritto al n. 8 del Registro Nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia, 1° in Romagna e 2° in Emilia Romagna, in grado di fornire un piano concreto per la ristrutturazione del debito o per l’esdebitazione che tenga conto delle pretese dei creditori e delle creditrici. L’obiettivo è di soddisfare i creditori e le creditrici dando alla persona sovraindebitata nel contempo una seconda opportunità di ripartenza economica.
Procedure
- Proposta di accordo da sovraindebitamento;
- Piano del consumatore;
- Liquidazione del patrimonio.
Presupposti
Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Proposta di accordo da sovraindebitamento
A questo tipo di procedimento possono accedere gli imprenditori non fallibili, oppure quando i debiti sono sorti da un’attività imprenditoriale. La proposta è depositata in Tribunale e necessità del consenso del 60% dei creditori. Qualora la proposta di accordo venisse approvata dalla maggioranza, il giudice delegato approverà la proposta alla quale il debitore/la debitrice dovrà attenersi, in modo da poter fruire dell’esdebitazione finale.
Piano del consumatore
Questo procedimento è riservato a persone i cui debiti sono sorti da attività non imprenditoriale/professionale ed offre loro la possibilità di estinguere i debiti sulla base di un piano di ristrutturazione che deve essere approvato dal Tribunale. Non è necessario il consenso dei creditori. Il piano è omologato dal giudice in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge ed i creditori hanno la possibilità di fare ricorso qualora non fossero d’accordo con la decisione del giudice. Come nella proposta di accordo, anche nel piano del consumatore il debitore potrà fruire dell’esdebitazione finale, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Liquidazione del patrimonio
Questa procedura vale sia per i debiti di natura imprenditoriale che per i debiti di consumo e prevede per il debitore la possibilità di liquidare i suoi beni per soddisfare con il ricavato le pretese creditorie. Gli utenti possono decidere di liquidare beni che per legge non possono essere pignorati. Anche questa procedura prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione.
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Visure catastali
Il nostro Studio è ora abilitato all’accesso telematico alle banche dati catastali per ottenere le visure catastali di Terreni e/o Fabbricati, anche nel caso in cui il richiedente non fosse titolare neanche in parte dell’immobile ricercato.
È possibile richiedere:
- visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
- visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al Catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.
I documenti sono forniti su file in formato pdf.